Le operazioni di importazione parallela delle specialità medicinali (detti anche prodotti di distribuzione europea) sono il risultato del principio di libera circolazione delle merci tra gli stati. La loro legalità è riconosciuta dalla Corte di Giustizia Europea dal 1976.
Il fatto che un farmaco autorizzato e commercializzato in un paese membro (UE-SEE) possa avere un prezzo differente dall’analogo presente in un altro stato membro (UE-SE), ha fatto sì che si affermasse un’attività commerciale “parallela”, consistente nel trasferire farmaci nell’ambito della UE o del SEE, da uno Stato nel quale i prezzi sono più bassi a un altro in cui i prezzi sono più alti.
Per importazione parallela di farmaci per uso umano si intende, dunque, la distribuzione in uno Stato membro di farmaci già autorizzati, fabbricati e commercializzati in un altro stato membro, al di fuori del circuito di distribuzione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci stessi.